• AFFILIATO IMPRESA AUTONOMA
    Filippi e Storti Snc di Storti Alessandro & C.
    Via Monte Verlaldo, 113/c - Cornedo Vicentino 36073
    Tel.: 0445 950596 - Email: cornedo@retecasa.it
    P.Iva 03345240240 - REA 317815

Cerca un immobile

Cerca un immobile

Distanze tra edifici non rispettate: quando è possibile?

Distanze tra edifici non rispettate: quando è possibile?

Si può derogare alle regole sulle distanze tra costruzioni? È legale una distanza inferiore a quella fissata dal Comune o dal Codice civile se sono tutti d’accordo?

Condividi
Pubblicato il 10-03-2020

Chi vuole costruire un manufatto, un box, un edificio, una veranda, un gazebo o qualsiasi altra costruzione deve rispettare la normativa sulle distanze dal confine, al fine di lasciare il corretto spazio rispetto alle altrui costruzioni vicine.

La disciplina sulle distanze si applica a chi edifica per secondo, ossia chi edifica quando sul terreno confinante esiste già una costruzione. Chi edifica per primo, infatti, non è obbligato a rispettare alcuna distanza se il fondo confinante non è edificato (criterio di prevenzione).

La disciplina sulle distanze riguarda solo le costruzioni immobilizzate al suolo o comunque stabili ed elevate dal suolo stesso. Non riguarda, quindi, una piscina interrata o un gazebo mobile che viene smontato dopo pochi giorni.

Le distanze dal confine sono fissate nei regolamenti comunali attraverso i piani regolatori e, pertanto, possono essere diverse da Comune a Comune. Per cui è necessario informarsi presso l’ente di appartenenza.

Non tutti i Comuni, però, hanno previsto una propria disciplina. In questi casi, valgono le distanze fissate in generale dal Codice civile. Le norme del Codice civile stabiliscono che le costruzioni poste su fondi confinanti appartenenti a proprietari diversi – a meno che siano unite o aderenti tra loro – devono essere tenute ad una distanza:

non minore di 3 metri le une dalle altre, fermo restando che nei regolamenti locali/comunali può essere stabilita una distanza maggiore;
una distanza minima assoluta di 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, in tutte le zone omogenee del territorio comunale ad eccezione dei centri storici, nei quali per gli interventi di risanamento e di ristrutturazione, le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti.

Accedi al link per avere tutte le informazioni.