Sebbene l’articolo 1117 del Codice Civile, che elenca le aree comuni del condominio, non lo citi espressamente, il pianerottolo delle scale è da considerarsi una parte comune dell’edificio in quanto è un’estensione delle scale e, quindi, proprietà di tutti i condomini.
Il pianerottolo è di proprietà privata di uno o di più condomini soltanto se previsto in modo esplicito dal rogito di acquisto delle singole unità abitative o dal regolamento contrattuale del condominio, in quanto al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
La pratica di collocare delle piante sul pianerottolo non è vietata in senso assoluto e anzi spesso è gradita perché rende più gradevole l’ambiente.
Diverso è il caso in cui le piante risultino eccessivamente ingombranti oppure vengano posizionate in modo da intralciare il passaggio per l’accesso alle unità abitative o l’utilizzo delle scale.
In base all’articolo 1102 del Codice Civile ogni condomino può servirsi della cosa comune a condizione che non impedisca agli altri di farne uso secondo il proprio diritto e non ne alteri la destinazione.
Pertanto non è possibile occupare le parti comuni con oggetti che ne impediscano l’uso o l’accesso agli altri condomini e, nella fattispecie dei pianerottoli, che intralcino l’uso delle scale e il transito delle altre persone.